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Fattura elettronica e regime forfettario

Hai aderito al regime forfettario e vuoi sapere se sei obbligato alla fatturazione elettronica? Devi sapere che, allo stato attuale, non sei obbligato, come le partite IVA in regime ordinario, a questa modalità di fatturazione. Tuttavia è previsto un sistema premiale per le partite IVA in regime forfettario che adottano la fatturazione elettronica. Vediamo quindi cos’è la fattura elettronica e come è possibile ottenerne vantaggi.

La fattura elettronica nel regime forfettario

Il regime forfettario è, come sappiamo, un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni, a condizione che rispettino determinati requisiti.  

Si parla di regime agevolato anche perché sono previsti minori obblighi in materia di IVA e di tenuta dei registri contabili. In particolare, chi è in regime forfettario:

  • non addebita l’IVA in fattura ai clienti;
  • è esonerato dall’’obbligo di liquidazione e versamento dell’IVA, nonché dalla presentazione della dichiarazione annuale;
  • non è obbligato a registrare le fatture;
  • non è obbligato alla fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda quindi la fatturazione, chi ha optato per il regime forfettario non è obbligato ad emettere le fatture elettroniche. 

Fatturazione elettronica: legge di Bilancio 2020 e regime premiale

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto limiti all’ingresso nel regime forfettario ma non ha previsto un obbligo, per chi opta per tale regime, di utilizzare la fatturazione elettronica.

Tuttavia, al fine di incrementarne l’utilizzo, ha previsto un regime premiale per i forfettari che decidono di passare alla fatturazione elettronica. Infatti, come previsto dalla legge di Bilancio 2020, i contribuenti in regime forfettario che emettono nel corso dell’anno solo fatture elettroniche vedranno ridotti di un anno i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento fiscale, quindi da cinque a quattro anni.

Oltre a questo vantaggio, bisogna poi sottolineare che la fatturazione elettronica consente di 

  • essere certi dell’autenticità e dell’integrità dei documenti;
  • eliminare gli archivi cartacei, con riduzione dei relativi costi;
  • ridurre il rischio di deperimento o di distruzione degli archivi in formato cartaceo;
  • creare archivi elettronici facilmente consultabili da remoto e con un basso impatto ambientale.

Molti sono i software per la fatturazione elettronica, alcuni disponibili anche gratuitamente.

Lo scontrino elettronico nel regime forfettario

Lo scontrino elettronico, introdotto in maniera graduale nel 2019 e reso obbligatorio dal 1° gennaio 2020, è lo strumento che permette di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate. 

Sono obbligati ad emettere scontrino fiscale coloro che svolgono qualsiasi attività di vendita al pubblico che preveda la registrazione quotidiana dei corrispettivi (ad esempio, i bar o i negozi al dettaglio).

Anche, quindi, le attività svolte in regime forfettario sono state obbligate ad adeguarsi alla normativa vigente, mediante l’acquisto di un registratore di cassa telematico oppure utilizzando il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e inviando i dati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Chi però svolge la propria attività in locali aperti al pubblico o al domicilio del cliente (ad esempio, elettricisti, idraulici, riparatori, parrucchieri a domicilio, ecc.), come previsto dalla normativa in tema di regime forfettario, può emettere fattura al posto dello scontrino. Questo era già previsto prima dell’introduzione della fattura elettronica e dello scontrino elettronico.

Per cui, essendo prevista la possibilità per le attività in regime forfettario di continuare ad utilizzare la fattura cartacea al posto della fattura elettronica, ne deriva che le attività che rientrano in queste categorie non sono obbligate ad emettere scontrini elettronici. In tal caso, avranno a disposizione 12 giorni dalla data dell’operazione per emettere la relativa fattura, cartacea o elettronica.

La fattura elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitalizzato per emettere, trasmettere e conservare le fatture.

La fattura elettronica è stata introdotta il 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nello Stato, e quindi per le imprese e per le partite IVA, utilizzando il SdI (Sistema di Interscambio) e il formato XML.

Scopo dell’introduzione di tale modalità di fatturazione è duplice: da una parte, è uno strumento di lotta all’evasione fiscale e dall’altro serve a modernizzare e digitalizzare le attività di professionisti e imprese. Inoltre, questo sistema permette di risparmiare tempo ed eliminare i costi necessari per stampare, spedire e conservare le fatture in formato cartaceo. 

In pratica, la fattura elettronica altro non è che la versione digitalizzata di una fattura cartacea. In quanto tale, deve contenere tutto ciò che conterrebbe una normale fattura ma viene redatta con dei software specifici in formato XML, cioè con un linguaggio di programmazione universale che le rende fruibili a sistemi operativi differenti.

La fattura elettronica: redazione ed invio

Prima di essere inoltrata al destinatario, la fattura elettronica compie una serie di passaggi:

  • compilazione della fattura in formato XML tramite un software di fatturazione elettronica;
  • apposizione della firma digitale da parte di chi emette la fattura o dal suo intermediario;
  • invio della fattura al destinatario tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per i controlli tecnici;
  • recapito della fattura digitale al destinatario (P.A., privati e aziende, identificati tramite il relativo codice) da parte del SdI.

Appare chiaro che il Sistema di Interscambio, cioè il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, si pone come passaggio obbligato per ogni fattura elettronica ed ha il compito di controllare che la fattura abbia tutti i requisiti necessari, cioè che i dati inseriti siano corretti e che il formato in cui è stata redatta sia giusto.

La fattura elettronica: termini per l’emissione

La data di emissione della fattura elettronica coincide con il momento in cui è inviata al SdI. 

Se la fattura è immediata deve essere emessa (e quindi inviata al SdI) 

  • entro le 24 ore del giorno in cui avviene l’operazione;
  • entro i 12 giorni successivi all’operazione. in questo caso, nel documento bisogna comunque indicare la data in cui l’operazione è avvenuta.

Se la fattura è differita, solitamente perchè si riferisce a più vendite o prestazioni effettuate allo stesso acquirente e nello stesso mese, documentate da DDT (documento di trasporto) o similari, allora la sua emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione. In questo caso dovrà contenere i dati dei DDT a cui si riferisce e dai quali si può risalire alle singole operazioni comprese nella fattura stessa.

La fattura elettronica viene conservata con una procedura informatica ed è equiparata alla fattura cartacea. Per questo deve essere conservata per 10 anni da chi la emette ed anche da chi la riceve.

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Published inEconomia & fisco

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