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Regime forfettario e fatture estere

Il regime forfettario, come ben sappiamo, prevede minori obblighi in campo IVA. Ma regime forfettario e fatture estere come si combinano? Quali sono le regole da seguire?

Regime forfettario e fatture estere: partiamo dall’ABC

Chi opera in regime forfettario:

  • non è obbligato alla tenuta dei registri IVA;
  • non deve liquidare e versare l’IVA; 
  • non effettua la dichiarazione IVA;
  • non applica l’IVA sulle fatture di vendita;
  • non detrae l’IVA sulle fatture d’acquisto.

Questo vale per chi opera in ambito nazionale, ma cosa succede se si effettuano acquisti o vendite con soggetti fuori dal territorio italiano? La disciplina per transazioni estere e il reverse charge si applicano anche ai soggetti in regime forfettario?

Per non incorrere in errori è importante conoscere gli adempimenti necessari e le regole di fatturazione per le operazioni estere, diverse a seconda che si tratti di transazioni all’interno dell’UE o fuori dalla stessa. Inoltre la disciplina è differente a seconda che si parli di operazione di acquisto o di cessione di beni e servizi.

Glossario: reverse charge, operazioni intracomunitarie, VIES e elenco Intrastat

Cerchiamo innanzitutto di spiegare alcuni termini usuali nel campo delle operazioni estere.

Il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo contabile in deroga alla regola generale secondo cui chi effettua una cessione di beni o servizi emette fattura con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA. Con il reverse charge invece, gli adempimenti IVA passano dal venditore al compratore: il venditore emette una fattura senza IVA e il compratore deve integrare quella fattura o emettere un’autofattura con l’IVA dovuta.

In ambito comunitario, cioè tra Paesi dell’Unione Europea, troviamo ulteriori adempimenti per le operazioni estere.

In particolare, gli operatori che svolgono esercizio di impresa, arte o professioni nel territorio dello Stato, qualora vogliano effettuare operazioni intracomunitarie, devono iscrivere la loro partita IVA all’archivio VIES, che è un sistema elettronico con il quale la partita IVA viene convalidata ad effettuare transazioni transfrontaliere di beni e servizi.

È bene quindi sapere quando un’operazione è considerata intracomunitaria e quando invece tali operazioni, anche se estere, sono equiparate ad operazioni interne (cioè ad operazioni nazionali). Ciò comporta una diversa disciplina IVA ed anche degli adempimenti specifici. Per esempio, per alcune operazioni intracomunitarie, gli operatori sono obbligati a compilare e presentare l’elenco Intrastat, cioè l’elenco di tutte le transazioni effettuate in un certo periodo di tempo.

Vediamo quindi quali sono le regole di fatturazione e quali obblighi ha l’operatore in regime forfettario in ambito UE ed extra UE.

Regime forfettario e fatture estere UE: gli acquisti

Nel caso di acquisto di beni e servizi, l’operatore in regime forfettario è in pratica l’acquirente che si rivolge ad operatori esteri per ottenere beni o servizi. 

In caso di acquisto di beni da paesi dell’UE, la disciplina cambia a seconda del volume di affari. 

In particolare, se nell’anno precedente e in quello corrente non è stata superata la soglia dei 10.000 euro per acquisto di beni, le operazioni non sono considerate intracomunitarie. Ciò significa che l’operatore italiano in regime forfettario riceverà la fattura dall’operatore comunitario che riporterà l’imposta prevista nel Paese di fatturazione. Inoltre, al di sotto di questa soglia non c’è l’obbligo di compilare e trasmettere il modello Intrastat.

Nel caso invece si superino i 10.000 euro di acquisti, l’operazione si considera intracomunitaria. In questo caso l’operatore italiano in regime forfettario deve:

  • richiedere l’iscrizione della partita IVA al VIES prima di procedere all’acquisto;
  • integrare la fattura ricevuta con il meccanismo del reverse charge, cioè applicare l’IVA secondo la normativa italiana;
  • numerare progressivamente le fatture ricevute;
  • versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione con modello F24 con l’indicazione del codice tributo relativo al mese di riferimento. Ad esempio, se si riceve la fattura a febbraio, entro il 16 marzo bisogna effettuare il versamento con il codice tributo 6002.

L’acquisto di servizi da paesi dell’UE, invece, è sempre considerato come operazione intracomunitaria, a prescindere dal volume di affari. Pertanto, come già visto prima, la partita IVA deve essere iscritta al VIES, bisogna integrare la fattura estera con l’IVA dovuta in Italia (reverse charge) e il relativo versamento deve essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura. Va inoltre presentato l’elenco Intrastat relativo agli acquisti.

Regime forfettario e fatture estere UE: le vendite

Nel caso in cui invece si effettuino cessioni di beni o servizi all’interno dell’UE, chi emette la fattura è l’operatore italiano in regime forfettario e la disciplina è differente a seconda si tratti di beni o di servizi.

In caso di cessione di beni, queste sono equiparate dalla legge alle operazioni nazionali, senza distinzione tra soggetti privati e operatori economici. Ciò significa che:

  • la vendita non è soggetta ad IVA,
  • nella fattura l’operatore italiano dovrà indicare la dicitura “la seguente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.L. 331/1993”.

In caso di cessione di servizi invece, bisogna distinguere tra operazioni effettuate verso altri soggetti economici e operazioni effettuate verso privati.

In caso di operazioni B2B (cioè nei confronti di soggetti economici) l’operatore in regime forfettario deve:

  • essere iscritto alla VIES;
  • emettere regolare fattura senza addebitare l’IVA, come previsto dal regime forfettario;
  • aggiungere in fattura la dicitura “reverse charge”.
  • presentare l’elenco Intrastat per prestazione di servizi effettuata all’interno dell’UE.

Se invece si tratta di operazioni B2C, cioè di prestazione verso soggetti privati, l’operatore in regime forfettario emette regolare fattura, senza imposizione di IVA, come se si trattasse di un consumatore italiano.

Regime forfettario e fatture estere extra UE: gli acquisti

Per le operazioni di acquisto effettuate con operatori fuori dall’UE bisogna sempre distinguere tra acquisto di beni e acquisto di servizi. 

L’acquisto di beni da paesi extra UE è in sostanza una importazione, quindi l’operatore italiano deve pagare l’IVA in dogana e non potrà detrarla, così come previsto dal regime forfettario.

Per l’acquisto di servizi da paesi extra UE l’operatore italiano deve applicare il reverse charge, quindi

  • emette autofattura, numerandola e integrando l’IVA dovuta in Italia; 
  • procedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione con modello F24 e codice tributo riferito al mese di fatturazione. Ad esempio, se la fattura è emessa nel mese di maggio il codice sarà 6005.

Regime forfettario e fatture estere extra UE: le vendite

In questo caso sia che si tratti di cessione di beni (esportazioni), sia di servizi resi fuori dall’UE, l’operatore italiano emetterà regolarmente la fattura senza addebitare l’IVA, così come previsto dalla disciplina del regime forfettario. In fattura viene indicata la dicitura “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/72”.

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Published inEconomia & fisco

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