Ciao sono Michela e sono un’esperta di dilazioni Equitalia.
Tempo fa lo ero perché da tirocinante commercialista, una decina d’anni fa, il mio primo incarico fu quello: passavo intere giornate a dilazionare le cartelle dei clienti. Ormai c’avevo gli amici agli uffici di Equitalia in Via San Gregorio a Milano!
Poi mi sono messa in proprio e ho cominciato a dilazionare le mie di cartelle (prima o poi tocca un po’ a tutti!).
Detto questo ad oggi ci sono due punti fermi che mi preme sottolineare:
- le rate che si possono ottenere sono di un importo minimo di 100 euro;
- le rate che si possono saltare anche non consecutivamente sono al massimo 5.
Saltata l’ottava rata, la dilazione decade.
Ma! Grazie al D.Lgs. n. 159/2015 recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, è ora possibile per chi fosse decaduto negli ultimi due anni (e sono stati due anni difficilissimi) proporre una nuova istanza di dilazione entro il 21 novembre 2015.
Per la modulistica e le istruzioni è sufficiente collegarsi al sito di Equitalia. Di seguito il comunicato stampa sulla nuova dilazione per rate Equitalia scadute:
Nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il decreto legislativo n. 159/2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” entrato in vigore oggi.
Nuova finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
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