Torno dopo la pausa estiva con una novità: ho deciso di condividere queste pagine con un’esperta di tematiche legate al lavoro. Claudia è una consulente del lavoro e periodicamente le chiederò di sviscerare alcuni temi caldi. Partiamo subito dalla cassa integrazione.
Il Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto 2020, dedica un articolo ai nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria. Vediamo come funzionano le nuove regole.
Nuova cassa integrazione: proroga
Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 – che ha trovato posto nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (Suppl. Ordinario n. 30), è entrato in vigore il 15 agosto.
L’art. 1 del DL 104/2020 è dedicato ai nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria: sono state introdotte altre 18 settimane di integrazione salariali, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, in due tranche di 9 settimane.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione della CIG, dell’assegno ordinario e della cassa in deroga come previsto dal Decreto Cura Italia per altre 9 settimane, incrementate a determinate condizioni di ulteriori 9 settimane.
Nuova cassa integrazione: attenzione ai conteggi
Queste 18 settimane, comprendono anche gli interventi che sospendono gli interventi di cassa integrazione straordinaria e di solidarietà (!) pertanto le 18 settimane devono collocarsi nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ma alle prime nove settimane sono imputati i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati in base al DL 18/2020 collocati, anche parzialmente dopo il 12 luglio.
Quindi le 18 settimane di integrazione salariale non sono aggiuntive rispetto alle 9 settimane che il Decreto Rilancio aveva già riconosciuto in coda alle prime 9 settimane del Cura Italia. Le aziende parsimoniose, che avevano programmato le 9 settimane di integrazione salariale tra luglio e settembre, intervallate dalle ferie d’agosto, perdono di fatto in tutto o in parte le 9 settimane del Decreto Rilancio. A loro il Decreto Agosto riserva eventualmente solo l’ultima nuova tranche di 9 settimane (anche eventualmente pagando un contributo aggiuntivo).
Contributo addizionale
L’accesso alle ulteriori 9 settimane di Cig, infatti, è modulato in maniera diversa., a seconda delle condizioni in cui versa l’azienda:
- gratuito solo per i datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano avuto perdite pari al 20%;
- con un calo del fatturato inferiore al 20%, le aziende dovranno pagare un contributo addizionale calcolato sul 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività;
- se non si registra alcuna riduzione del fatturato, è dovuto il 18% di detta retribuzione globale.
Rinuncia alla cassa integrazione
Se le aziende decidono di non ricorrere nuovamente alla Cig, ma ne hanno fruito a maggio e giugno, beneficiano dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a quattro mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.
Lo stesso discorso vale per le zone gialle e addirittura per le zone rosse: fatti salvi i trattamenti fruiti entro il 12 luglio, le settimane addizionali riconosciute dal Cura Italia, quelle da fruire entro il 31 agosto per l’esattezza, sono totalmente assorbite nella nuova tranche di 9 settimane.
Per quanto riguarda l’invio delle domande di accesso ai trattamenti, si prevede che i termini in scadenza entro il 31 luglio siano differiti al 31 agosto 2020.
Claudia Delli Gatti
Avvocato e Consulente del Lavoro
studiolegaledelligatti@gmail.com
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