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Agevolazioni fiscali per le donazioni: tutto quanto c’è da sapere

Donare è un atto di generosità e può fare la differenza per chi lo riceve. Ma donare, nell’ordinamento italiano, garantisce dei benefici anche a chi l’atto di generosità lo compie. Vediamo insieme quali sono tutti i vantaggi fiscali legati alle donazioni.

Agevolazioni fiscali per le donazioni: un vantaggio per chi le fa e per chi le riceve

Donare è un gesto importante. Sostenere attività sociali ha delle ripercussioni che vanno oltre il mero valore della donazione stessa, poiché quel che viene erogato può dare forza ad un ente e spingere ad aprire nuovi fronti di intervento oltre a mantenere quelli già aperti.

Nell’ordinamento italiano, poi, il beneficio economico-finanziario riguarda anche chi dona. I sostenitori degli enti del Terzo Settore, infatti, siano essi aziende o privati cittadini, possono trarne dei vantaggi a livello fiscale.

Quali sono gli enti del Terzo Settore?

Lascio qui un elenco degli enti a cui sono legati i benefici fiscali di cui parlo in questo post:

  • Onlus
  • Organizzazioni di Volontariato
  • Associazioni di Promozione Sociale
  • Organizzazioni non governative (ONG)
  • Cooperative Sociali

Importi che non danno diritto ad agevolazioni fiscali

Prima di vedere quali sono i vantaggi fiscali previsti per chi dona agli enti del Terzo Settore, ecco quali versamenti non ne danno diritto:

  • le quote sociali che non sono considerate donazioni, anche perché in effetti non lo sono a rigor di logica, hanno proprio un altro scopo;
  • le donazioni in contanti.

Per avere diritto alle agevolazioni fiscali, bisogna infatti conservare:

  • ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale o freccia;
  • note contabili o estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
  • estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende?

Le aziende che decidono di fare delle donazioni possono dedurre l’importo erogato come un vero e proprio costo aziendale, e dunque abbassare il reddito imponibile (il reddito cioè su cui poi vanno conteggiate le imposte).

C’è però un limite entro il quale è possibile dedurre la donazione: la deduzione non deve superare il 10% del reddito complessivo dichiarato.

Facciamo un esempio numerico:

  • donazione pari a 25.000 euro;
  • reddito complessivo dichiarato 200.000 euro;
  • deduzione massima applicabile pari a 20.000 euro;
  • 5.000 euro non saranno deducibili.

Ma per quei 5.000 euro c’è una “seconda opportunità”: è possibile dedurli negli anni successivi fino al quarto periodo d’imposta dopo quello della prima deduzione. In sostanza se quei 5.000 euro restano fuori dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2020, può essere dedotta fino alla dichiarazione del 2025.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche?

A differenza delle aziende, le persone fisiche possono scegliere tra deduzione e detrazione.

La deduzione, come visto prima, comporta la sottrazione dell’importo erogato dal reddito sui calcolare le imposte.

La detrazione, invece, opera direttamente sull’imposta da pagare. Dunque con la detrazione andiamo a ridurre l’importo dell’imposta.

Insomma la deduzione riduce il reddito imponibile, la detrazione riduce l’imposta.

Chiarito questo, il donatore persona fisica, può scegliere tra:

  • detrazione del 30% dell’importo donato, da calcolare su un importo massimo di 30.000 euro;
  • deduzione entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

In pratica conviene optare per la deduzione nel caso si abbia un reddito molto elevato e le donazioni ammontino ad importi ben superiori a 30.000 euro. Sotto i 30.000 euro, conviene sicuramente la detrazione che abbatte l’imposta da versare fino a 9.000 euro (30% di 30.000).

Ancora più conveniente la detrazione concessa a chi fa donazioni alle Organizzazioni di Volontariato, che è pari al 35% dell’importo applicabile ad una donazione massima di 30.000 euro (quindi detrazione massima pari a 10.500 euro).

Se si sceglie il meccanismo della deduzione, vale la regola illustrata per le aziende: l’importo non dedotto perché eccede il 10% del reddito complessivo, può essere dedotto negli periodi d’imposta successivi entro il quarto.

Quali sono le agevolazioni per le erogazioni liberali in natura?

I vantaggi illustrati finora valgono anche per le cosiddette donazioni in natura, quelle cioè che non sono rappresentate da importi in denaro ma da beni mobili e immobili.

Per poter però determinare gli importi che i donatori possono portare in deduzione o detrazione in dichiarazione dei redditi, occorre dare un valore monetario preciso anche a questa tipologia di erogazione liberale, nel dettaglio:

  • si determina il cosiddetto valore normale, come definito dall’art. 9 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi), “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”;
  • se l’oggetto della donazione è un bene strumentale detenuto dall’azienda donatrice, il valore sarà il residuo fiscale all’atto del trasferimento (praticamente il valore del bene inserito nel bilancio aziendale al netto delle quote già ammortizzate negli anni in cui è stato utilizzato);
  • se si donano beni o servizi oggetto dell’attività dell’impresa o ancora materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, si fa riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali iscritte nel bilancio aziendale;
  • se valore del bene non è oggettivamente determinabile o supera i 30.000 euro la legge impone una perizia giurata che attesti il valore.

Nel caso delle erogazioni liberali in natura occorre che vi sia un atto scritto in cui il donatore indica i beni donati e il loro valore determinato con uno dei metodi illustrati sopra, e il beneficiario dichiara che li utilizzerà per le attività previste dallo statuto dell’ente.

Attenzione! Le erogazioni liberali in natura non danno diritto alle agevolazioni fiscali se destinate a Imprese sociali costituite in forma di società.

Published inEconomia & fisco

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