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Gestione separata INPS: come funziona?

Sei un libero professionista o un collaboratore ma la tua professione non rientra tra quelle per cui è prevista una cassa previdenziale dedicata? Se la tua attività ha specifici requisiti, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS.

Gestione Separata INPS: cos’è e come nasce

La Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico che garantisce una tutela previdenziale ai lavoratori per i quali non esiste alcuna cassa previdenziale dedicata ed è stata istituita con la Legge Dini n. 335/1995. 

La riforma Dini ha attuato una serie di misure per riordinare il sistema pensionistico, accorpando alcune categorie di professionisti a casse già esistenti e costituendo nuovi fondi previdenziali, tra cui, appunto, la Gestione Separata INPS, che, al pari di ogni altra cassa previdenziale, copre diverse prestazioni, e cioè:

  • pensione di anzianità, di invalidità, anticipata, supplementare ed indiretta per i superstiti (calcolata con il sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati);
  • indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • indennità di malattia per degenza ospedaliera;
  • malattia;
  • maternità.

Gestione Separata INPS: le categorie interessate

La cassa Gestione Separata INPS comprende diverse figure professionali ed attività di vario tipo, cioè:

  • liberi professionisti senza cassa professionale; 
  • liberi professionisti qualora l’attività svolta non sia ascrivibile alla relativa cassa previdenziale, secondo il regolamento della stessa; 
  • collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti Co. Co. Co.);
  • venditori a domicilio;
  • spedizionieri doganali non dipendenti;
  • assegnisti di ricerca;
  • beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • amministratori locali;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • associati in partecipazione;
  • membri di Consigli di amministrazione;
  • amministratori;
  • medici con contratto di formazione specialistica;
  • prestatori di lavoro occasionale accessorio.

In sostanza si tratta di categorie di lavoratori che svolgono un’attività non commerciale e non artigianale, in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione.

Gestione separata INPS: requisiti e modalità per l’iscrizione alla cassa

Come già anticipato, non è sufficiente appartenere ad una delle categorie ricomprese nella cassa Gestione Separata, ma deve sussistere anche uno dei seguenti requisiti:

  • la professione deve essere svolta in modo abituale: ciò significa che l’attività può anche non essere l’unica esercitata, purché sia l’attività svolta prevalentemente (ad esempio, chi ha un doppio lavoro, di cui uno, quello prevalente, rientra nelle categorie sopra elencate, è tenuto all’iscrizione alla cassa Gestione Separata INPS); 
  • la professione, anche se non svolta in maniera abituale, produce un reddito superiore a 5.000 euro: questo significa che al di sopra di questa cifra, nonostante l’attività sia secondaria, sorge comunque un obbligo contributivo.

L’obbligo di iscrizione sorge nel momento in cui si instaura il primo rapporto di lavoro. L’iscrizione può essere fatta con una delle seguenti modalità:

  • online, tramite il sito dell’INPS, per coloro che sono in possesso di SPID, PIN, CIE o CNS;
  • tramite il Contact Center dell’INPS;
  • tramite gli intermediari autorizzati e i CAF.

Gestione Separata INPS: come si calcolano i contributi da versare

I contributi da versare sono differenziati a seconda delle categorie di lavoratori, pertanto bisogna distinguere tra collaboratori (e figure ad essi assimilate) e professionisti. Questo perché tutti i soggetti obbligati all’iscrizione alla cassa gestione separata, ad eccezione dei liberi professionisti, sono assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi ed hanno perciò la stessa disciplina, tranne qualche piccola differenza. 

Con apposita circolare, l’INPS provvede a definire ogni anno le aliquote per ciascuna categoria ed anche i massimali ed i minimali di contribuzione.

I contributi vengono calcolati sulla base imponibile, formata da tutti i compensi percepiti nell’anno, al lordo delle ritenute fiscali.

Per i collaboratori (e le figure ad essi assimilate), le aliquote fissate per il 2020 sono così stabilite:

  • 34,23% se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll;
  • 33,72% se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll; 
  • 24% se si tratta di soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Per i professionisti, invece, le aliquote 2020 sono fissate al:

  • 25,72% se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
  • 24% se si tratta di soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Gestione Separata INPS: minimale e massimale 

Per l’anno 2020, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’INPS ha stabilito anche il minimale a 15.593,00 euro ed il massimale a 103.055,00 euro. 

Questo però non significa che il contribuente è obbligato a versare più contributi nonostante non raggiunga il reddito minimo (come succede, per esempio, per la gestione commercianti), ma significa che, se il reddito prodotto dal contribuente è al di sotto del minimale fissato, i contributi versati su quelle somme non copriranno l’intero anno ai fini pensionistici.

Qualora il reddito prodotto nell’anno superi invece il massimale, il compenso oltre il massimale stabilito non è assoggettabile a contribuzione previdenziale, cioè sui redditi che superano la soglia non bisogna versare altri contributi.

Gestione Separata INPS: ripartizione dell’onere contributivo

Anche per quanto riguarda la ripartizione ed il versamento dei contributi bisogna fare una distinzione tra i collaboratori (e le figure ad essi assimilate) ed i professionisti. In particolare:

  • per i collaboratori (e le figure ad essi assimilate) i contributi sono per 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente. Il versamento, mediante modello F24, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
  • per i professionisti i contributi sono totalmente a proprio carico (solo eventualmente il 4% può essere recuperato in fattura, a titolo di rivalsa, dal committente). Il versamento è effettuato, mediante modello F24, con il meccanismo di acconto e saldo, alle stesse scadenze delle imposte sui redditi.

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Published inEconomia & fisco

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